esecuzione
immobiliare su bene in comunione legale
Not. Aldo Gargano, 10.10.2001
Ci si chiede se sia lecito
vendere all'incanto la quota di un immobile di un coniuge in regime di
comunione legale dei beni.
Esistono divergenze dottrinali
e giurisprudenziali in materia ed anche su un altro aspetto non meno importante
del primo e cioè se l'altro coniuge non esecutato possa partecipare
all'incanto proprio di quell'immobile.
Not. Roberto de Falco, 10.10.2001
Secondo Trib. Napoli 06.04.1990,
in Giur. it. 1991, fasc. 2, i beni in comunione possono essere oggetto
di esecuzione forzata, per intero, anche contro uno solo dei coniugi.
Se, peraltro, viene
pignorata solo una quota, credo che non possa che vendersi solo quanto
pignorato; non essendo questa, però, circostanza tale da far venir meno il
regime di comunione legale, la quota residua dovrebbe rimanere in comunione.
Quanto alla possibilità per
il coniuge del debitore, anche se in comunione legale, di partecipare
all'incanto mi pare che non ci siano problemi (cfr. Cass. 605/1982).
Trib. Livorno 21.03.2000, in Notariato, 2000, pag. 566
Cass. 27.01.1999, n.7184, in Notariato, 1999, pag. 311
In tutti prevale l'interesse
della procedura sulla comproprietà del coniuge.
Le motivazioni sono tante, e vale la pena analizzarle.
Il tribunale di Napoli, con provvedimenti non editi, ha disposto la vendita
della piena proprietà, salvo il diritto di credito sulla metà del ricavato.
Sulla partecipazione del
coniuge all'incanto avrei dubbi fortissimi (la comunione legale, ad esempio
nelle testimonianze, è ritenuta tale da rendere incapace il coniuge) anche di
ordine pratico,riacquista il coniuge in comunione ed i creditori, quasi
certamente non soddisfatti dalla prima esecuzione ricominciano da capo, essendo
il bene entrato nella comunione dell'originario debitore.
Mi sembra operante il
divieto a partecipare all'asta,anche nei confronti del coniuge in comunione.
Not. Stefano Bigozzi, 11. 10.2001
Come si fa tecnicamente a
vendere all'asta un bene in comunione quando debitore sia uno solo dei coniugi
?
La comunione legale non ha
quote, per cui si dovrebbe escutere l'intero (quindi l'esecuzione procede in
danno anche del coniuge non debitore, salvo poi riconoscergli in sede di
riparto, il 50% del prezzo).
Quanto alla partecipazione
del coniuge all'incanto, dovrebbe senz'altro essere esclusa, a meno che i
coniugi non stipulino apposita convenzione di scelta di regime, nel qual caso
l'esecuzione andrebbe solo sulla quota del coniuge debitore, per cui il coniuge
non debitore potrebbe, in sede di eccezione di divisione acquistare lui il
bene.